Il tema degli Pneumatici Fuori Uso, PFU, è disciplinato a livello nazionale dal Decreto Ministeriale 19 novembre 2019, n. 182 “Regolamento per la gestione degli pneumatici fuori uso (PFU), ai sensi dell’articolo 228 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni in materia ambientale”, con l’obiettivo di regolamentare la gestione di tali rifiuti e di migliorare, sotto il profilo ambientale, l’intervento degli operatori che svolgono un ruolo attivo nel ciclo di vita degli pneumatici: produttori, importatori, officine, gommisti e demolitori di veicoli.
Anche lo pneumatico, quindi, una volta esaurita la sua funzione primaria - ossia quella di “rivestimento esterno delle ruote dei veicoli” - diventa rifiuto speciale non pericoloso e viene classificato PFU, con relativo codice Cer 160103 che ne definisce la categoria secondo la direttiva 75/442/CEE.
Dal 2006 anche questa tipologia di rifiuto, infatti, non può essere semplicemente gettata in discarica, ma deve essere condotta a corretto riciclo secondo quanto stabilito in merito dall’Unione Europea. Queste nuovo regole per la gestione del fine vita degli PFU si collocano all’interno della così detta “Circular Economy”, modello a cui ci si deve sempre più ispirare per lo sviluppo e la programmazione delle future attività legate all’industria e ai servizi.
Conseguentemente, l’articolo 228 del decreto legislativo n.152 del 3 aprile 2006, impone a produttori e importatori di provvedere alla gestione di quantitativi di PFU pari alla quantità di pneumatici immessi nel mercato nazionale, calcolata rispetto all’anno precedente, introducendo così il criterio della “Responsabilità Estesa del Produttore”.
La norma si rivolge quindi a:
Occorre fare una distinzione quando si tratta degli pneumatici. Una volta smontato lo pneumatico dal veicolo possiamo, infatti, imbatterci in differenti situazioni:
in questi due casi parliamo quindi di pneumatico usato.
Ci si riferisce invece a un Pneumatico Fuori Uso nel momento in cui abbiamo di fronte un pneumatico giunto a fine vita e non più utilizzabile su nessun veicolo.
“Pneumatici fuori uso (PFU): gli pneumatici, rimossi dal loro impiego a qualunque punto della loro vita, dei quali il detentore si disfi, abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi e che non sono fatti oggetto di ricostruzione o di successivo riutilizzo”.