Normativa

Il tema degli Pneumatici Fuori Uso, PFU, è disciplinato a livello nazionale dal Decreto Ministeriale 19 novembre 2019, n. 182 “Regolamento per la gestione degli pneumatici fuori uso (PFU), ai sensi dell’articolo 228 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni in materia ambientale”, con l’obiettivo di regolamentare la gestione di tali rifiuti e di migliorare, sotto il profilo ambientale, l’intervento degli operatori che svolgono un ruolo attivo nel ciclo di vita degli pneumatici: produttori, importatori, officine, gommisti e demolitori di veicoli.

Anche lo pneumatico, quindi, una volta esaurita la sua funzione primaria - ossia quella di “rivestimento esterno delle ruote dei veicoli” - diventa rifiuto speciale non pericoloso e viene classificato PFU, con relativo codice Cer 160103 che ne definisce la categoria secondo la direttiva 75/442/CEE.

Dal 2006 anche questa tipologia di rifiuto, infatti, non può essere semplicemente gettata in discarica, ma deve essere condotta a corretto riciclo secondo quanto stabilito in merito dall’Unione Europea. Queste nuovo regole per la gestione del fine vita degli PFU si collocano all’interno della così detta “Circular Economy”, modello a cui ci si deve sempre più ispirare per lo sviluppo e la programmazione delle future attività legate all’industria e ai servizi.

Conseguentemente, l’articolo 228 del decreto legislativo n.152 del 3 aprile 2006, impone a produttori e importatori di provvedere alla gestione di quantitativi di PFU pari alla quantità di pneumatici immessi nel mercato nazionale, calcolata rispetto all’anno precedente, introducendo così il criterio della “Responsabilità Estesa del Produttore”.

La norma si rivolge quindi a:

  • produttore o importatore degli pneumatici: persona fisica o giuridica che immette per la prima volta sul mercato pneumatici da impiegare come ricambio;
  • gestore degli PFU: persona fisica o giuridica che effettua, a qualsiasi stadio del processo, attività di gestione degli PFU;
  • detentore degli PFU: generatore di PFU o persona fisica o giuridica che li detiene;
  • generatore degli PFU: persona fisica o giuridica che, nell’esercizio della sua attività imprenditoriale, genera PFU.

PFU, Pneumatici Fuori Uso: Legislazione

“Regolamento per la gestione degli pneumatici fuori uso (PFU), ai sensi dell’articolo 228 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni in materia ambientale”.

Normativa correlata:

  • Decreto Ministeriale 19 novembre 2019, n. 182.
  • Decreto Ministeriale 11 aprile 2011, n. 82 (pdf, 426 KB);
  • Decreti di approvazione del contributo ai sensi dell'art. 5 del Decreto Ministeriale 11 aprile 2011, n. 82;
  • Decreto 7 marzo 2012, n. 44 di nomina del “Tavolo permanente di consultazione sulla gestione degli PFU”;
  • Decreto 23 marzo 2012 n. 65 di sostituzione del Dr. Eugenio Feroldi con il Dr. Giuseppe Piumatti quale componente del “Tavolo permanente di consultazione sulla gestione degli PFU”;
  • Decreto 26 aprile 2012 di approvazione del contributo ai sensi dell'art. 7, comma 5 del Decreto Ministeriale 11 aprile 2011, n. 82;
  • Integrazione al Decreto Direttoriale del 26 aprile 2012.

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